IL DIRETTORE GENERALE per gli Ordinamenti Scolastici e per                        l'Autonomia Scolastica
		 
		   Vista   la   legge   8   dicembre  1956,  n.  1378,  e  successive
		modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
		all'esercizio delle professioni;
		   Visto  il  decreto  ministeriale  9  settembre  1957, e successive
		modificazioni,  di  approvazione del regolamento sugli esami di Stato
		di abilitazione all'esercizio delle professioni;
		   Visto  l'art.  1,  comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
		testo  modificato  dall'art.  1  della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
		istituisce  l'esame  di  Stato per il conseguimento dell'abilitazione
		all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
		   Visto   il   decreto   ministeriale  6  marzo  1997,  n.  176,  di
		approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
		l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
		per  il  quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
		indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
		comma 1), recante indicazione:
		    del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2);
		    degli istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3);
		    delle  modalita'  di  pagamento di quanto dovuto dai candidati in
		favore dell'istituto sede d'esame (art. 1, comma 6);
		    dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1);
		    del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere
		inviate (art. 3, comma 1);
		    delle  modalita'  di  consegna,  da  parte del Collegio nazionale
		degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato
		«Collegio nazionale»), di atti e documenti agli istituti sedi d'esame
		(art. 6, comma 2);
		    del  tempo  assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
		scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1);
		   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
		328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
		per  l'ammissione  all'esame  di  Stato  e  delle  relative prove per
		l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina dei
		relativi ordinamenti;
		   Visto  in  particolare  l'art.  7 comma 2 del predetto decreto del
		Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,  che  stabilisce che: «I
		decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
		e  di  laurea  specialistica  definiscono  anche, in conformita' alla
		normativa  vigente,  la relativa corrispondenza con i titoli previsti
		dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
		Stato»;
		   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
		materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
		documenti amministrativi;
		   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
		n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
		   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
		generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
		amministrazioni pubbliche;
		   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003, n. 196, recante
		disposizioni in materia di dati personali;
		   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
		n. 642, in materia di imposta di bollo;
		                               Ordina:
		 
		                               Art. 1.
		 
		 
		   1.  E'  indetta,  per il corrente anno, la sessione degli esami di
		Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
		agrotecnico.
		
 Art. 2.
		 
		                       Requisiti di ammissione
		 
		 
		   1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso del
		diploma  di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito
		presso  istituti  professionali  per  l'agricoltura  e  l'ambiente di
		Stato,  paritari o legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno
		precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:
		    A   -  completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso  un
		agrotecnico  o  un  perito  agrario o un dottore in scienze agrarie o
		forestali  iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
		comma 2, lettera A, legge n. 251/1986);
		    B  -  completato  un periodo biennale di formazione e lavoro, con
		contratto  a  norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
		726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
		863,  con  mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma
		2, lettera B, legge n. 251/1986);
		    C   -  completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
		subordinata,  anche  al di fuori di uno studio tecnico professionale,
		con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
		lettera C, legge n. 251/1986);
		    D  -  conseguito  il  diploma  di  apposita scuola diretta a fini
		speciali  di  durata  biennale  istituita  ai  sensi  del decreto del
		Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
		lettera D, legge n. 251/1986);
		    E  -  conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
		legge  19  novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
		corsi  universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
		1991  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (art. 2, comma 2,
		decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
		    F  -  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di istruzione e
		formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
		comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
		attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
		decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
		nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
		base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
		giudizi   negativi,   preclusivi  dell'ammissione  agli  esami,  sono
		tempestivamente notificati agli interessati.
		   2.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
		possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
		prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
		    G  -  diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella C
		allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n.
		328/2001 e relativa tabella A);
		    H  - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
		tabella  D  allegata  (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera A, decreto
		del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
		   3.  Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
		parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
		convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
		istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
		di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
		decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
		
 Art. 3.
		 
		                            Sedi di esame
		 
		 
		   1.  Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
		sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
		l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
		   2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino
		in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati nell'art.
		9   del  regolamento,  possono  essere  costituite,  rispettivamente,
		commissioni   per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o  piu'
		commissioni operanti nella medesima localita'.
		   3.  Qualora  gli  istituti  individuati  quali  sedi d'esame nella
		tabella  A dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
		ovvero  per  ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
		numero  delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive
		dell'istituto,  possono  essere  costituite  commissioni ubicate, ove
		necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
		non menzionati nella detta tabella.
		   4.  Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
		e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
		tramite del Collegio nazionale.
		
 Art. 4.
		 
		Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -Termine  -
		                             Esclusioni
		 
		 
		   1.  I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
		giorni  dalla  pubblicazione  della presente ordinanza nella Gazzetta
		Ufficiale  -  4ª  serie  speciale - presentare come indicato al comma
		successivo  domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
		di  rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art.
		5,   all'istituto   professionale   di   Stato  per  l'agricoltura  e
		l'ambiente -  sede  regionale  o  interregionale  di esame tra quelli
		compresi  nella  tabella  A -  da loro prescelto (art. 1, comma 4, ed
		art. 3, comma 1, regolamento).
		   2.  La  domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell'istituto
		sede  d'esame prescelto, deve, entro il termine sopraindicato, essere
		inviata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio
		nazionale  degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di
		presidenza - Poste Succursale n. 1 - 47100 Forli' - tel. 0543/720908)
		ovvero essere presentata direttamente al medesimo Collegio nazionale.
		   3.  La domanda si considera prodotta in tempo utile purche', entro
		il termine sopra indicato, spedita a mezzo raccomandata con avviso di
		ricevimento ovvero presentata a mano.
		   4.  Nella  prima  ipotesi  fa  fede il timbro dell'ufficio postale
		accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta rilasciata agli
		interessati  dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
		la  firma  dell'incaricato  alla  ricezione delle istanze, la data di
		presentazione ed il numero di protocollo.
		   5.  Non  sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
		presentato  la  domanda  con i documenti oltre il termine di scadenza
		stabilito,  quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali risultino
		sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
		   6.  L'esclusione  puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
		siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
		
 Art. 5.
		 
		                  Domande di ammissione - Contenuto
		 
		 
		   1.  Nella  domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
		con  marca  da  bollo  (euro  14,62) e corredata della documentazione
		indicata  nel  successivo  art. 6, i candidati, consapevoli sia delle
		responsabilita'  penali  per dichiarazioni mendaci e per formazione o
		uso di atti falsi (art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
		445/2000)  e sia del fatto che la non veridicita' del contenuto delle
		dichiarazioni   comporta  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente
		conseguiti  (art. 75 citato decreto del Presidente della Repubblica),
		devono  dichiarare  (articoli  46  e 47 citato decreto del Presidente
		della Repubblica):
		    il cognome ed il nome;
		    il luogo e la data di nascita;
		    la  residenza anagrafica nonche' indicare l'indirizzo completo al
		quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
		agli esami ed almeno un recapito telefonico;
		    di  aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore
		di agrotecnico, con precisa indicazione:
		     dell'istituto    sede    d'esame;    dell'anno   scolastico   di
		conseguimento; del voto riportato; dell'istituto che ha rilasciato il
		diploma  se  diverso  da quello sede d'esame; della data del diploma;
		del  numero ed anno di stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in
		calce a destra); della data di consegna e del numero del registro dei
		diplomi (apposti sul retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato
		ancora   rilasciato   ovvero   non   sia,   comunque,   in   possesso
		dell'interessato,  precisare  tali circostanze ed indicare l'istituto
		che  ha  rilasciato  il  relativo  certificato, se posseduto, con gli
		estremi  dello stesso (data e numero di protocollo). La dichiarazione
		in  argomento  non  e' richiesta a coloro che sono in possesso di uno
		dei due requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, lettere G) ed
		H) (diplomi universitari e lauree);
		     di  essere  iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di
		ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
		locale;
		     di  essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
		precedente  art.  2, comma 1, dal Presidente del competente collegio)
		di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
		specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
		salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
		delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
		art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, o ed H (diplomi di apposita scuola
		diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
		comma  3,  occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
		contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
		IFTS  e  le  lauree  occorre,  in  particolare, dichiarare l'avvenuto
		compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
		     di  non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
		ed  a  pena  di  esclusione  in  qualsiasi momento dagli esami, altra
		domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
		   2.  Coloro  i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
		requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
		maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
		responsabilita',  il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo dei
		contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
		scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  ed  inviato o presentato al
		Collegio nazionale.
		   3.  I  candidati  diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
		legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
		lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
		aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
		in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
		da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
		ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni
		personali richieste.
		 
		Art. 6.
		 
		               Domande di ammissione - Documentazione
		 
		 
		   1.  Alla  domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
		pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
		della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
		    breve  curriculum  in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
		relativo   all'attivita'   professionale  svolta  ed  agli  eventuali
		ulteriori studi compiuti;
		    eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
		    ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:
		     della  tassa  di  ammissione  agli esami dovuta all'erario nella
		misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente
		del  Consiglio  dei  Ministri  21  dicembre  1990). Il versamento, in
		favore  dell'ufficio  locale  dell'Agenzia delle entrate, deve essere
		effettuato  presso  una  banca  o  un  ufficio postale utilizzando il
		modello  F23  (codice  tributo:  729T;  codice  ufficio: quello della
		Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica
		del candidato);
		     del  contributo  di  1,55 euro dovuto all'istituto sede di esame
		(da  effettuare a mezzo c/c postale indicato nella tabella A) a norma
		della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni;
		    fotocopia  non autenticata di un documento di identita' (art. 38,
		comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
		    elenco   in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
		documenti,  numerati  in ordine progressivo, prodotti a corredo della
		domanda.
		
 Art. 7.
		 
		                 Adempimenti del Collegio nazionale
		 
		 
		   1.  Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
		domande,  il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
		ricevute   ed   utilmente   prodotte   e,   compiuto  ogni  opportuno
		accertamento di competenza (art. 6, comma 1, regolamento) comunica al
		Ministero  dell'Istruzione  dell'universita' e della ricerca entro la
		data  del  14 settembre 2009, a mezzo fax (n. 06/58492602), il numero
		dei   candidati   ammessi  a  sostenere  gli  esami,  ai  fini  della
		determinazione del numero delle commissioni da nominare.
		   2.  Alla  suddetta  comunicazione  lo  stesso Collegio fa seguito,
		entro  la  data  del  18 settembre 2009, con l'inoltro, a mezzo fax e
		postale  di  elenchi  nominativi dei candidati, distinti in relazione
		all'istituto  sede  d'esame  da  loro  prescelto ed in stretto ordine
		alfabetico,  per  consentire  al  Ministero  di  provvedere alla loro
		assegnazione alle commissioni.
		   3. Il Collegio nazionale provvede a formare i detti elenchi previo
		puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
		Repubblica   n.   445/2000)   effettuato   anche   sulla  base  delle
		attestazioni  dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, decreto
		ministeriale  6  marzo  1997, n. 176, delle dichiarazioni sostitutive
		rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al
		possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.
		   4.  Nei  predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
		il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, nonche' il
		requisito  di  ammissione  posseduto, di cui al precedente art. 2, da
		indicare  con  la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
		H).  Accanto  al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
		(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
		apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
		data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
		giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
		   5.  In  calce  a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
		dal  presidente  del  Collegio  nazionale,  questi  deve  apporre  la
		seguente attestazione:
		    «Il Presidente del Collegio nazionale attesta, ai sensi dell'art.
		6   del   regolamento   degli   esami  di  Stato  per  l'abilitazione
		all'esercizio  della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo
		1997,  n. 176), relativamente ai candidati, in numero di ........, di
		cui all'elenco nominativo che precede:
		     l'iscrizione  (ove  d'obbligo)  al registro dei praticanti ed il
		possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
		requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
		successiva,  analoga  attestazione)  di  uno  dei requisiti stabiliti
		(art.  1,  comma  2,  legge n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
		commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
		     di   aver  verificato  la  regolarita'  delle  relative  domande
		ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
		accertamento di competenza;
		     di  aver  compiuto  puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
		del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000) delle dichiarazioni
		sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
		dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
		   6.   Qualsiasi   variazione   al   predetto   elenco  deve  essere
		tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
		competenza.
		   7.  Entro  la  data  del  23  ottobre  2009,  il suddetto Collegio
		nazionale   provvede   alla   consegna  delle  domande  ai  dirigenti
		scolastici  degli istituti professionali ai quali sono indirizzate, o
		ai  dirigenti scolastici di quegli istituti indicati dal Ministero in
		caso  di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3,
		trattenendo   ai   propri   atti   una  fotocopia  della  domanda  di
		partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
		della  relativa  documentazione,  devono essere accompagnate da altro
		originale   dei   medesimi   elenchi,   di   competenza  di  ciascuna
		commissione,   gia'   trasmessi  al  Ministero.  Detti  elenchi  sono
		integrati   con   apposita   nota,  datata  e  sottoscritta,  recante
		indicazione:
		    di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
		    dell'avvenuta  maturazione  del  requisito  di  ammissione  per i
		candidati  con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
		successive  dichiarazioni,  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 2,
		trasmesse dai candidati).
		   8.  Successivamente,  il  Collegio  nazionale  avra'  cura  di far
		pervenire,  entro  e  non  oltre  il settimo giorno dall'inizio delle
		prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
		la  comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
		di  ammissione  per  i  restanti  candidati con la dicitura di cui al
		precedente  comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
		precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).
		 
		Art. 8.
		 
		                       Calendario degli esami
		 
		 
		   1.  Gli  esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
		si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
		    3   novembre  2009,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
		esaminatrici  e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
		regolamento  ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
		commissioni medesime;
		    4   novembre   2009,   ore   8,30:  prosecuzione  della  riunione
		preliminare;
		    5 novembre 2009, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;
		    6  novembre  2009,  ore  8,30:  svolgimento  della  seconda prova
		scritta o scritto-grafica.
		   2.  L'elenco  e  le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
		prove  orali  ed  il  calendario  relativo  alle prove stesse vengono
		notificati,  entro  il  giorno successivo al termine della correzione
		degli  elaborati,  mediante  affissione  all'albo  dell'istituto sede
		degli esami (art. 11, comma 5, regolamento).
		 
		Art. 9.
		 
		                           Prove di esame
		 
		 
		   1.   I   candidati   debbono   presentarsi,   senza  altro  avviso
		ministeriale  e  tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
		dal  Collegio  nazionale  (art.  3, comma 4), alle rispettive sedi di
		esame  nei giorni e nell'ora indicati, per lo svolgimento delle prove
		scritte   o   scritto-grafiche,   muniti   di   valido  documento  di
		riconoscimento.
		   2. Gli esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche ed
		in  una  prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle
		prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
		   3.  Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
		scritte  o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
		comma 1, regolamento).
		   4.  Durante  le  prove  e' consentita soltanto la consultazione di
		manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
		non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
		   5.  Non  sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
		che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
		prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
		di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
		   6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti
		tempestivamente  alla  valutazione  discrezionale  e definitiva della
		commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di sostenere la prova
		orale  nel  giorno  stabilito possono dalla commissione stessa essere
		riconvocati  in  altra  data  (art.  11,  comma  8, regolamento), nel
		rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento.
		
 Art. 10.
		 
		                               Rinvio
		 
		 
		   1.  Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
		le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  approvato  con decreto
		ministeriale 6 marzo 1997, n. 176.
		   La  presente  ordinanza sara' pubblicata, entro il 30 giugno (art.
		1,  comma  1, regolamento), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
		italiana.
		    Roma, 15 maggio 2009
		                                         Il direttore generale: Dutto
		 
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		   Trattamento  dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
		del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
		candidati, raccolti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
		della  ricerca - Roma (viale Trastevere n. 76/A), sono utilizzati per
		le  necessarie  finalita'  di  gestione  delle procedure inerenti gli
		esami  di  abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati hanno i
		correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.
		
 
 
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